Articolo 28 - Testo unico delle norme di legge in materia valutaria
Articolo 27Articolo 29
Versione
1 gennaio 1989
Art. 28
(Obbligo di esibizione e sequestro amministrativo)

1. I pubblici ufficiali addetti all'accertamento delle violazioni di norme valutarie possono:
a) richiedere l'esibizione di libri contabili, documenti e corrispondenza ed estrarne copia;
b) procedere al sequestro di valute estere, valori mobiliari italiani ed esteri, lire e oro greggio, quando costituiscono oggetto di violazione delle norme valutarie.
2. Quando si e' proceduto al sequestro, gli interessati possono proporre opposizione all'Ufficio italiano dei cambi secondo quanto stabilito dall' articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
3. I valori sequestrati ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere restituiti agli aventi diritto quando:
a) l'atto di contestazione dell'infrazione non e' notificato entro i termini indicati nell'articolo 29, comma 3;
b) non sono devoluti allo Stato;
c) non sono prelevati in pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie;
d) e' deceduto l'autore della violazione;
e) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all'illecito.
4. I valori sequestrati garantiscono con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.
5. Quando, non essendo conosciuto l'autore dei fatti accertati, non e' possibile la contestazione delle violazioni delle norme valutarie, i valori sequestrati ai sensi del comma 1, lettera b), diventano di proprieta' dello Stato dopo cinque anni dalla data del sequestro, salvo che gli aventi diritto provino di essere estranei all'illecito.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente