Articolo 13 - Testo unico delle norme di legge in materia valutaria
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1 gennaio 1989
Art. 13
(Interventi temporanei in caso di tensioni valutarie)

1. Per assicurare la stabilita' della lira sul mercato dei cambi o per contrastare effetti dannosi all'equilibrio della bilancia dei pagamenti possono essere disposti:
a) nei confronti delle banche abilitate, vincoli alle operazioni di provvista o di impiego in valuta estera e in lire di conto estero che interessano la loro gestione valutaria;
b) nei confronti degli operatori residenti, il divieto di prorogare o di estinguere, anche per compensazione volontaria, qualsiasi obbligazione in via anticipata o posticipata rispetto ai termini di regolamento concordati tra le parti prima dell'emanazione del divieto o di convenire, per obbligazioni relative a operazioni correnti, termini di pagamento non consuetudinari nei rapporti negoziali;
c) nei confronti sempre degli operatori residenti, il ricorso dell'obbligo del parziale o totale finanziamento all'estero o in valuta in Italia a fronte dei pagamenti per operazioni correnti e di introiti per operazioni correnti con pagamento posticipato, degli investimenti diretti all'estero o delle operazioni di natura finanziaria all'estero.
2. Possono altresi' essere disposte, in relazione agli obiettivi di cui al comma 1 o comunque in presenza di tensioni valutarie, eccezioni o limitazioni nei confronti dei residenti per:
a) l'acquisto a titolo oneroso, di valori mobiliari ammessi da non residenti;
b) la concessione di prestiti a non residenti;
c) l'acquisto, a titolo oneroso, di diritti su beni immobili siti al di fuori del territorio della Repubblica.
3. In caso di eccessivo afflusso di capitali possono essere disposte eccezioni o limitazioni nei confronti dei residenti per:
a) la vendita a non residenti di valori mobiliari emessi da residenti;
b) l'assunzione di passivita' verso non residenti, escluse quelle collegate alla fornitura di merci e servizi;
c) la vendita a non residenti di diritti su beni mobili siti nel territorio della Repubblica;
d) la misura degli interessi su conti passivi intestati a non residenti.
4. Il Ministro del commercio con l'estero e il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, dispongono i vincoli, i divieti e gli obblighi di cui al comma 1, con decreto interministeriale motivato che deve recare il termine della loro scadenza, indicando per l'obbligo del finanziamento di cui al comma 1, lettera c), la misura e le categorie di operazioni cui si applica. Il decreto puo' essere reiterato se persistono le condizioni che ne hanno determinato l'emanazione.
5. Le eccezioni e le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 sono disposte con decreto motivato del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, sentiti la Banca d'italia e, ove non ricorranno particolari ragioni di urgenza, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Il decreto indica il termine di scadenza delle misure adottate e i criteri e le modalita' per verificarne il puntuale adempimento da parte dei soggetti interessati. Il decreto puo' essere reiterato se, alla scadenza, permangono le condizioni che ne hanno determinato l'emanazione.
6. I vincoli, i divieti, gli obblighi, le eccezioni e le limitazioni di cui al presente articolo possono essere derogati mediante autorizzazioni particolari rilasciate dal Ministro del commercio con l'estero.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1989
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