Articolo 16 - Accordo della Legge 1 dicembre 2016, n. 241
Articolo 15Articolo 17
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31 dicembre 2016
Art. 16.

1. Al fine di adempiere al presente Accordo, gli organi competenti delle Parti contraenti possono negoziare programmi oppure protocolli di cooperazione che stabiliscano le azioni concrete, le forme e le condizioni di tale cooperazione.
2. Gli organi competenti delle Parti contraenti possono concordare l'organizzazione delle manifestazioni e delle iniziative comuni previste dal presente Accordo per le vie diplomatiche.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2016
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