Articolo 18 - Accordo della Legge 1 dicembre 2016, n. 241
Articolo 17Articolo 19
Versione
31 dicembre 2016
Art. 18.

Il presente Accordo potra' essere modificato consensualmente tra le Parti contraenti mediante scambio di Note per le vie diplomatiche.
Le modifiche cosi' concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2016
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