Articolo 7 - Accordo della Legge 1 dicembre 2016, n. 241
Articolo 6Articolo 8
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31 dicembre 2016
Art. 7.

1. Le Parti contraenti faciliteranno nei rispettivi Stati, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti ivi vigenti ed alle condizioni che riterranno di concordare, la costituzione e l'attivita' delle organizzazioni culturali dell'altra Parte contraente, come Istituti di cultura ed associazioni culturali.
2. Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo di attivita' comuni tra i propri Istituti ed associazioni culturali.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2016
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