Articolo 9 - Accordo della Legge 1 dicembre 2016, n. 241
Articolo 8Articolo 10
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31 dicembre 2016
Art. 9.

Le Parti contraenti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di beni culturali con azioni di prevenzione, repressione e riparazione, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2016
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