Articolo 10 - Accordo della Legge 1 dicembre 2016, n. 241
Articolo 9Articolo 11
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31 dicembre 2016
Art. 10.

Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi organismi anche attraverso lo scambio di letteratura pedagogica, didattica e scientifica, materiale informativo ed esperti, soprattutto nel campo archivistico. bibliotecario e museale, nonche' nel settore dell'educazione fisica e dello sport.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2016
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