Articolo 19 - Accordo della Legge 1 dicembre 2016, n. 241
Articolo 18Articolo 20
Versione
31 dicembre 2016
Art. 19.

Ogni controversia sorta fra le Parti contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sara' risolta tramite consultazione e negoziato.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2016
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