Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471
Articolo 2
Versione
26 novembre 1963
Art. 1.
I benefici spettanti agli annuali assegnatari degli alloggi costruiti dalla soppresse Gestioni INA-Casa in base alle disposizioni contenute negli articoli 2 , 3 , 4 e 6 della legge 11 febbraio 1963, n. 60 , sono determinati come segue:
1) Per gli assegnatari a riscatto con patto di futura vendita:
a) possibilita' di ottenere l'assegnazione in proprieta' immediata, con ipoteca legale sull'alloggio a garanzia del pagamento del residuo debito;
b) possibilita' di ottenere la proprieta' immediata dello alloggio attraverso il riscatto anticipato, in unica soluzione, del debito residuo, con lo sconto al tasso del 5% delle restanti annualita'.
2) Per gli assegnatari in locazione:
a) possibilita' di ottenere l'assegnazione a riscatto con patto di futura vendita anche per singoli alloggi compresi in un edificio;
b) possibilita' di ottenere l'assegnazione in proprieta' immediata, sia con ipoteca legate sull'alloggio a garanzia del pagamento del residuo debito, sia con il riscatto anticipato in unica soluzione dei debito residuo con lo sconto al tasso del 5% delle restanti annualita' anche per singoli alloggi compresi in un edificio.
I canoni, al netto di ogni spesa per manutenzione o per altro titolo, pagati precedentemente per la locazione, sono riconosciuti agli effetti del riscatto.
Entrata in vigore il 26 novembre 1963
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