Art. 10.
Tutti gli alloggi in locazione ed a riscatto che non siano richiesti in proprieta' dal relativi assegnatari vengono trasferiti in proprieta' degli I.A.C.P. e dell'I.N.C.I.S. o degli enti indicati al secondo comma dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 , liberi da ipoteca legale, restando esonerato il Conservatore dei registri immobiliari dal procedere alle iscrizioni ipotecarie a favore della Gestione case per lavoratori.
Negli atti di consegna e in quelli di trasferimento degli immobili ai predetti Istituti dovra' essere espressamente previsto che gli istituti medesimi sono tenuti al versamento di quanto dovuto alla Gestione case per lavoratori anche nei casi di morosita' degli assegnatari.
Tutti gli alloggi in locazione ed a riscatto che non siano richiesti in proprieta' dal relativi assegnatari vengono trasferiti in proprieta' degli I.A.C.P. e dell'I.N.C.I.S. o degli enti indicati al secondo comma dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 , liberi da ipoteca legale, restando esonerato il Conservatore dei registri immobiliari dal procedere alle iscrizioni ipotecarie a favore della Gestione case per lavoratori.
Negli atti di consegna e in quelli di trasferimento degli immobili ai predetti Istituti dovra' essere espressamente previsto che gli istituti medesimi sono tenuti al versamento di quanto dovuto alla Gestione case per lavoratori anche nei casi di morosita' degli assegnatari.