Articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471
Articolo 49Articolo 51
Versione
26 novembre 1963
Art. 50.
In relazione agli stanziamenti effettuati per i settori indicati all'art. 13 della legge, la Gestione case per lavoratori provvede, per comprensorio intercomunale ad emanare gli appositi bandi per la raccolta delle prenotazioni. La pubblicazione dei bandi e' effettuata a cura degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.
Entrata in vigore il 26 novembre 1963
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