Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471
Articolo 1Articolo 3
Versione
26 novembre 1963
Art. 2.
Gli attuali assegnatari di alloggi a riscatto ed in locazione possono ottenere i benefici indicati nell'articolo precedente facendo pervenire domanda entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla gestione case per lavoratori, ovvero entro cinque anni dalla data di trasferimento degli alloggi in proprieta' agli enti indicati dall' art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 .
Trascorso il termine di cinque anni gli assegnatari che non abbiano ancora esercitato le facolta' indicate potranno sempre farle valere nei confronti dell'ente divenuto proprietario dell'alloggio, con esclusione, per i soli assegnatari ancora in locazione, del riconoscimento dei canoni corrisposti per la locazione stessa come versati agli effetti del riscatto.
Entrata in vigore il 26 novembre 1963
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