Art. 4.
All'atto del trasferimento della proprieta' degli alloggi la Gestione case per lavoratori provvede, ove non ancora attuata, alla delimitazione delle pertinenze degli alloggi da attribuire in proprieta' agli assegnatari singoli, ovvero agli enti di cui all' art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 .
Salvo quanto previsto dal terzo e quarto comma dello art. 35 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 , le parti degli edifici e dei complessi immobiliari non espressamente attribuite in proprieta' individuale ai singoli assegnatari sono oggetto di proprieta' comune dei medesimi secondo le norme del Codice civile .
All'atto del trasferimento della proprieta' degli alloggi la Gestione case per lavoratori provvede, ove non ancora attuata, alla delimitazione delle pertinenze degli alloggi da attribuire in proprieta' agli assegnatari singoli, ovvero agli enti di cui all' art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 .
Salvo quanto previsto dal terzo e quarto comma dello art. 35 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 , le parti degli edifici e dei complessi immobiliari non espressamente attribuite in proprieta' individuale ai singoli assegnatari sono oggetto di proprieta' comune dei medesimi secondo le norme del Codice civile .