Articolo 1 bis del Decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121
Articolo 1Articolo 1 ter
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12 novembre 2023
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18 luglio 2024
Art. 1-bis.

(Sviluppo del turismo di prossimita', all'aria aperta ed ecosostenibile per l'abbattimento delle emissioni atmosferiche).

1. Al fine di incentivare il turismo di prossimita' e all'aria aperta, che consente di abbattere le emissioni atmosferiche riducendo i lunghi spostamenti e favorendo la preservazione degli ecosistemi locali, secondo le strategie di accelerazione della transizione ecologica e di abbattimento delle emissioni atmosferiche che possono scaturire dalle attivita' turistiche, nello stato di previsione del Ministero del turismo e' istituito un fondo, con una dotazione di 32.870.000 euro per l'anno 2023, destinato al finanziamento di investimenti proposti dai comuni, volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta, attraverso apposito bando da pubblicare da parte del Ministero del turismo. Gli interventi finanziati, identificati dal Codice unico di progetto ai sensi dell' articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 , recano un cronoprogramma e sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 . ((2)) 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 32.870.000 euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a euro 29.870.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all' articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ;
b) quanto a euro 3 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.
3. Al fine di ulteriormente favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di abbattimento delle emissioni atmosferiche che possono scaturire dalle attivita' turistiche, il Fondo istituito dall' articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , e' ulteriormente incrementato, per l'anno 2023, di euro 17 milioni.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 17 milioni per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a euro 8.081.369, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;
b) quanto a euro 8.918.631, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all' articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 .

------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 giugno - 16 luglio 2024 n. 130 (in G.U. 1ª s.s. 17/07/2024 n. 29), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 (Misure urgenti in materia di pianificazione della qualita' dell'aria e limitazioni della circolazione stradale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 novembre 2023, n. 155 , nella parte in cui non dispone che il bando ivi previsto sia adottato previa intesa con la Conferenza unificata".
Entrata in vigore il 18 luglio 2024
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