Articolo 2 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262
Articolo 1Articolo 3
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10 ottobre 2000
Art. 2. 1. L' articolo 9 del decreto legislativo n. 345 del 1999 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. L' articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 , e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purche' siano riconosciuti idonei all'attivita' lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica.
2. L'idoneita' dei minori indicati al comma 1 all'attivita' lavorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.
3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del Servizio sanitario nazionale.
4. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere comprovato da apposito certificato.
5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non puo' essere adibito.
6. Il giudizio sull'idoneita' o sull'inidoneita' parziale o temporanea o totale del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potesta' genitoriale. Questi ultimi hanno facolta' di richiedere copia della documen-tazione sanitaria.
7. I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.
8. Agli adolescenti adibiti alle attivita' lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994 , non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7.
9. Il controllo sanitario di cui all' articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 277 del 1991 , si applica agli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 80 e 85 decibel.
In tale caso il controllo sanitario ha periodicita' almeno biennale.
10. In deroga all' articolo 44, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991 , per gli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 85 e 90 decibel, gli intervalli del controllo sanitario non possono essere superiori all'anno. ".
Note all' art. 2:
- Per il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 , vedi note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 17 ottobre 1967, n. 977 , vedi note alle premesse.
- Il decreto legislativo n. 626 del 1994 , reca: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE , 89/654/CEE , 89/655/CEE , 89/655/CEE , 90/269 , 90/270/CEE , 90/394/CEE , 90/679/CEE , 93/88/CEE , 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro".
- Il titolo I, capo IV del succitato decreto legislativo, cosi' recita: "Capo IV - Sorveglianza sanitaria".
- Si trascrive per opportuna conoscenza, anche il testo dell'art. 16:
"Art. 16 (Contenuto della sorveglianza sanitaria). - 1.
La sorveglianza sanitaria e' effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 e' effettuata dal medico competente e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneita' alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente".
- Il decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991 , reca: "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE , n. 82/605/CEE , n. 83/477/CEE , n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE , in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell' art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212 ".
- I commi 1 e 3 dell'art. 44 del succitato decreto legislativo cosi' recitano:
"Art. 44 (Controllo sanitario). - 1. I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera 85 dBA, indipendentemente dall'uso di mezzi individuali di protezione, sono sottoposti a controllo sanitario.
2. (Omissis).
3. La frequenza delle visite successive e' stabilita dal medico competente. Gli intervalli non possono essere comunque superiori a due anni per lavoratori la cui esposizione quotidiana personale non supera 90 dBA e ad un anno nei casi di esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA, di cui agli articoli 47 e 48".
Entrata in vigore il 10 ottobre 2000
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