Articolo 3 del Decreto 21 dicembre 1987, n. 524
Articolo 2Articolo 4
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8 gennaio 1988
Art. 3.
Le regioni e le province autonome, in sede di attuazione del presente decreto, possono stabilire criteri di priorita' e modalita' particolari di applicazione in relazione alle diverse condizioni ed esigenze della zootecnia regionale.
Le regioni e le province autonome stabiliscono, altresi':
le razze bovine da latte e loro derivati da ammettere al beneficio del premio di riconversione di cui al precedente art. 1;
le razze bovine destinate alla produzione di carne da ammettere al beneficio del premio supplementare di cui al precedente art. 2;
le altre specie animali e relative razze, da ammettere allo stesso premio supplementare.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1988
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