Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846
Articolo 5Articolo 7
Versione
11 dicembre 1977
Art. 6.
Al personale degli uffici giudiziari di cui alla tabella contrassegnata con il n. 1 allegata al presente decreto, si estendono le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 .
Entrata in vigore il 11 dicembre 1977
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