Articolo 361 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076
Articolo 360Articolo 362
Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076
Articolo 361 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076Abrogato
Versione 17 settembre 1977
>
Versione 1 luglio 2007
Art. 361
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 21 FEBBRAIO 2006, N. 167))
Entrata in vigore il 1 luglio 2007
Commentari • 0
Giurisprudenza • 1
1. Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2006, n. 9794
Provvedimento: […] La procedura operativa e amministrativa per la bonifica dei siti è ora disciplinata dal D.Lgs. n. 156 del 2006, art. 242 con regole che non sono completamente sovrapponigli con quelle stabilite dal previgente D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 17 sia perché: […] Il ricorrente ha richiamato anche l'art. 185, lett. n) secondo la quale sono esclusi dalla disciplina sui rifiuti anche "i materiali e le infrastrutture non ricompresi nel decreto ministeriale di cui alla lett. m), finché non è emanato il provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai sensi del D.P.R. 5 giugno 1976, n. 1076, recante il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica".
Leggi di più...
disposizione più favorevole·
fondamento·
gestione dei rifiuti·
reato di cui all'art. 157·
bonifica dei siti inquinati·
nuove disposizioni di cui al d.lgs. n. 152 del 2006·
sanità pubblica
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!