Art. 12. Calcolo dei contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 1. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230 , mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 , e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278 , anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)) .
3. Con esclusione delle erogazioni a favore delle imprese di cui al comma 1, le erogazioni previste dall' articolo 10-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 , sono effettuate, ove necessario, mediante riparto percentuale delle risorse disponibili fra tutte le imprese radiofoniche e televisive aventi titolo ai sensi del presente Capo.
4. I contributi previsti dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , dall' articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , dall' articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223 , per le emittenti radiofoniche e televisive, non possono comunque eccedere, per ogni singola impresa, l'importo di 4 milioni di euro.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, in caso di insufficienza delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)) .
3. Con esclusione delle erogazioni a favore delle imprese di cui al comma 1, le erogazioni previste dall' articolo 10-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 , sono effettuate, ove necessario, mediante riparto percentuale delle risorse disponibili fra tutte le imprese radiofoniche e televisive aventi titolo ai sensi del presente Capo.
4. I contributi previsti dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , dall' articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , dall' articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223 , per le emittenti radiofoniche e televisive, non possono comunque eccedere, per ogni singola impresa, l'importo di 4 milioni di euro.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, in caso di insufficienza delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.