Articolo 9 del Decreto 25 febbraio 2016, n. 48
Articolo 8Articolo 10
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22 aprile 2016
Art. 9. Certificato per l'iscrizione nell'Albo 1. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione o la sottocommissione distrettuale rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.
Entrata in vigore il 22 aprile 2016
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