Articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926
Articolo 22Articolo 24
Versione
6 agosto 1961
Art. 23.
L'iscrizione nei ruoli e' fatta a titolo personale; lo iscritto non puo' delegare ad altri le funzioni relative all'esercizio della mediazione.
Nelle imprese organizzate per l'esercizio della mediazione, tutti coloro che esplicano, a qualunque titolo, l'attivita' di mediazione per conto delle imprese stesse debbono essere iscritti nei ruoli.
Entrata in vigore il 6 agosto 1961
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