Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926
Articolo 16Articolo 18
Versione
6 agosto 1961
Art. 17.
Sono radiati dai ruoli:
a) coloro che durante il periodo di sospensione loro inflitta, quali iscritti in uno dei ruoli, compiano atti inerenti al loro ufficio;
b) coloro che abbiano subito tre sospensioni a causa di irregolarita' accertate nell'esercizio della loro attivita';
c) coloro che non eseguano le decisioni arbitrali emesse nei loro confronti in materia di mediazione dagli Istituti arbitrali organizzati presso i mercati, le Borse merci e le Camere di commercio.
Entrata in vigore il 6 agosto 1961
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