Versione
12 dicembre 2007
12 dicembre 2007
Art. 4. 1. La prefettura - U.T.G. competente, entro sessanta giorni decorrenti dal compimento di ogni triennio per ciascuna iscrizione, procede a verifica della permanenza dei requisiti e delle condizioni che la consentirono, compresa l'assenza di iscrizioni in altri elenchi provinciali che, ove effettuate in difformita' a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, si intendono nulle. In tal caso, su segnalazione della prefettura - U.T.G. competente, le prefetture - UU.TT.G. provvedono alle relative cancellazioni.
2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, trenta giorni prima dell'inizio della procedura di revisione, la prefettura - U.T.G. competente notifica al legale rappresentante dell'ente la richiesta di deposito della documentazione comprovante l'attualita' dei requisiti e delle condizioni prescritte. Il deposito della documentazione deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica, durante i quali gli effetti dell'iscrizione restano sospesi. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni ovvero accertata la carenza delle condizioni e dei requisiti prescritti, la prefettura - U.T.G procede alla cancellazione dell'ente dall'elenco.
3. Con le stesse modalita' previste nei commi 1 e 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si fa luogo a revisione, secondo l'ordine cronologico, delle posizioni degli enti che risultano gia' iscritti da almeno un triennio nell'elenco di cui all' articolo 1 del decreto ministeriale 21 ottobre 1999, n. 451 . Per gli enti che risultano iscritti nel medesimo elenco da meno di tre anni, si procede a revisione, con identici criteri, al compimento di un triennio dalla data di ciascuna iscrizione.
4. Le eventuali variazioni, intervenute successivamente al momento dell'iscrizione nell'elenco, con riferimento alle condizioni ed ai requisiti di cui agli articoli 1 e 3, sono comunicate tempestivamente alla prefettura - U.T.G., mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante. In ogni caso, delle variazioni intervenute e' sempre rinnovata la comunicazione quando l'associazione od organizzazione presenta domanda di elargizione nei casi previsti dalla legge.
Nota all'art. 4:
- Per i riferimenti al decreto ministeriale 21 ottobre 1999, n. 451 , si vedano le note alle premesse.
2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, trenta giorni prima dell'inizio della procedura di revisione, la prefettura - U.T.G. competente notifica al legale rappresentante dell'ente la richiesta di deposito della documentazione comprovante l'attualita' dei requisiti e delle condizioni prescritte. Il deposito della documentazione deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica, durante i quali gli effetti dell'iscrizione restano sospesi. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni ovvero accertata la carenza delle condizioni e dei requisiti prescritti, la prefettura - U.T.G procede alla cancellazione dell'ente dall'elenco.
3. Con le stesse modalita' previste nei commi 1 e 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si fa luogo a revisione, secondo l'ordine cronologico, delle posizioni degli enti che risultano gia' iscritti da almeno un triennio nell'elenco di cui all' articolo 1 del decreto ministeriale 21 ottobre 1999, n. 451 . Per gli enti che risultano iscritti nel medesimo elenco da meno di tre anni, si procede a revisione, con identici criteri, al compimento di un triennio dalla data di ciascuna iscrizione.
4. Le eventuali variazioni, intervenute successivamente al momento dell'iscrizione nell'elenco, con riferimento alle condizioni ed ai requisiti di cui agli articoli 1 e 3, sono comunicate tempestivamente alla prefettura - U.T.G., mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante. In ogni caso, delle variazioni intervenute e' sempre rinnovata la comunicazione quando l'associazione od organizzazione presenta domanda di elargizione nei casi previsti dalla legge.
Nota all'art. 4:
- Per i riferimenti al decreto ministeriale 21 ottobre 1999, n. 451 , si vedano le note alle premesse.
Giurisprudenza • 11
- 1. TAR Catania, sez. IV, sentenza 15/02/2016, n. 504Provvedimento: […] con nota del 20.3.2014, la Prefettura di Enna, a norma dell'art. 4 del decreto n. 220 del 2007, comunicava all'Associazione ricorrente l'avvio del procedimento di verifica della permanenza dei requisiti e delle condizioni di iscrizione della stessa nell'apposito elenco tenuto dal medesimo Ufficio. […] La ricorrente deduce, altresì, l'illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione delle regole fissate dall'art. 4 del decreto ministeriale 220/2007 per disciplinare la revisione, da parte delle Prefetture, […] Con la seconda censura, parte ricorrente lamenta la carenza di motivazione e il mancato rispetto dei termini di verifica previsti dall'art. 4 del D.M. n. 220/2007.Leggi di più...
- revisione dei requisiti·
- art. 4 del D.M. 220/2007·
- collaborazione con le forze di polizia·
- violazione di legge·
- costituzione di parte civile·
- revoca iscrizione associazioni antiracket e antiusura·
- requisiti di iscrizione·
- giudizio amministrativo·
- art. 1 e 3 del D.M. 220/2007·
- decreto ministeriale 24 ottobre 2007, n. 220·
- eccesso di potere·
- assistenza alle vittime di attività estorsive·
- termini di verifica dei requisiti·
- spese di giudizio·
- mancata prova dei requisiti