Art. 13. Rinnovo dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento 1. I comandanti e gli ufficiali titolari di un certificato di cui all'articolo 2, comma 1, lettere uu), vv) e zz), rilasciato o riconosciuto ai sensi dei capitoli dell'allegato I, ad esclusione di quelli di cui ((al capitolo V, regola V/3 e)) al capitolo VI, che prestano servizio in mare ovvero intendono riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, ad intervalli non superiori ai cinque anni, rinnovano il certificato dimostrando la permanenza:
a) dei requisiti di idoneita' fisica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b);
b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle funzioni relative al certificato di competenza o al certificato di addestramento da rinnovare ((, conformemente alla sezione A-I/11 del codice STCW)) .
2. I comandanti e gli ufficiali per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi cisterna soddisfano i requisiti del comma 1, a intervalli non superiori a cinque anni, dimostrando di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi cisterna conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 3 del codice STCW.
(( 2-bis. I comandanti e gli ufficiali per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi che operano nelle acque polari soddisfano i requisiti del comma 1 e, a intervalli non superiori a cinque anni, dimostrano di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi che operano nelle acque polari conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 4 del codice STCW. )) 3. I radio operatori, titolari di un certificato di competenza rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, che prestano servizio in mare ovvero intendono riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, per essere ritenuti idonei al servizio in mare, chiedono ad intervalli non superiori a cinque anni, il rinnovo del loro certificato dimostrando la permanenza:
a) dei requisiti di idoneita' fisica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b);
b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle funzioni relative al certificato di competenza da rinnovare.
4. I comandanti, i direttori di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina ed i radio operatori, per proseguire il servizio a bordo di navi per le quali sono stabiliti a livello internazionale ulteriori requisiti di formazione speciale, devono aver completato la relativa formazione.
5. Con provvedimenti delle autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, ciascuno per le materie di propria competenza, sono disciplinati:
a) le modalita' e le procedure di rinnovo dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere uu) e vv);
b) le modalita' e le procedure di rinnovo delle prove documentali e del rilascio dell'attestato di addestramento conseguito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere zz) e aaa);
c) i corsi di aggiornamento e di adeguamento che comprendono le modifiche intervenute nella legislazione internazionale e comunitaria in materia di sicurezza della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino nonche' di qualsiasi aggiornamento dei livelli di competenza richiesti dalle predette normative;
d) i corsi di aggiornamento e di adeguamento, ai sensi della regola I/11, sezione A-I/11, della Convenzione STCW.
a) dei requisiti di idoneita' fisica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b);
b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle funzioni relative al certificato di competenza o al certificato di addestramento da rinnovare ((, conformemente alla sezione A-I/11 del codice STCW)) .
2. I comandanti e gli ufficiali per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi cisterna soddisfano i requisiti del comma 1, a intervalli non superiori a cinque anni, dimostrando di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi cisterna conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 3 del codice STCW.
(( 2-bis. I comandanti e gli ufficiali per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi che operano nelle acque polari soddisfano i requisiti del comma 1 e, a intervalli non superiori a cinque anni, dimostrano di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi che operano nelle acque polari conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 4 del codice STCW. )) 3. I radio operatori, titolari di un certificato di competenza rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, che prestano servizio in mare ovvero intendono riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, per essere ritenuti idonei al servizio in mare, chiedono ad intervalli non superiori a cinque anni, il rinnovo del loro certificato dimostrando la permanenza:
a) dei requisiti di idoneita' fisica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b);
b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle funzioni relative al certificato di competenza da rinnovare.
4. I comandanti, i direttori di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina ed i radio operatori, per proseguire il servizio a bordo di navi per le quali sono stabiliti a livello internazionale ulteriori requisiti di formazione speciale, devono aver completato la relativa formazione.
5. Con provvedimenti delle autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, ciascuno per le materie di propria competenza, sono disciplinati:
a) le modalita' e le procedure di rinnovo dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere uu) e vv);
b) le modalita' e le procedure di rinnovo delle prove documentali e del rilascio dell'attestato di addestramento conseguito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere zz) e aaa);
c) i corsi di aggiornamento e di adeguamento che comprendono le modifiche intervenute nella legislazione internazionale e comunitaria in materia di sicurezza della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino nonche' di qualsiasi aggiornamento dei livelli di competenza richiesti dalle predette normative;
d) i corsi di aggiornamento e di adeguamento, ai sensi della regola I/11, sezione A-I/11, della Convenzione STCW.