Articolo 16 della Legge 21 maggio 1955, n. 463
Articolo 15Articolo 17
Versione
9 giugno 1955
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Versione
15 settembre 1961
Art. 16. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1961, N. 835))
Entrata in vigore il 15 settembre 1961
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