Articolo 4 del Decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854
Articolo 3Articolo 3 ter
Versione
28 dicembre 1976
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Versione
25 febbraio 1977
Art. 4.

Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del 30%, con esclusione delle tasse previste dai numeri 53, 54, 55, 56, 115 e 125 della tariffa medesima, nonche' della imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312 .
Le frazioni dei nuovi importi di tassa inferiori a lire 500 o superiori a lire 500 ed inferiori a lire 1000 sono rispettivamente arrotondate alle lire 500 e 1000 superiori.
Gli aumenti stabiliti dal presente articolo si applicano alle tasse sulle concessioni governative che ((sono da corrispondere)) successivamente alla entrata in vigore del presente decreto-legge. ((Gli aumenti relativi a tasse da corrispondere entro il 31 dicembre 1976 possono essere versati, senza applicazione di penalita', entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
Entrata in vigore il 25 febbraio 1977
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