Articolo 1 del Decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36
Articolo 2
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20 marzo 2002
Art. 1. Ambito di applicazione e disposizioni generali 1. Le disposizioni del presente decreto definiscono le modalita' per il recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella forma del riconoscimento di un credito di imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, per effetto dell'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331 ;
b) articolo 15 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 ;
c) articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309 , convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 459 ;
d) articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 84 ;
e) articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11 .
2. Le modalita' di recupero stabilite con il presente decreto costituiscono esecuzione di quanto disposto con le decisioni della Commissione delle Comunita' europee n. 93/496/CEE, del 9 giugno 1993, e n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999.
3. In ragione della natura del credito che consegue alle decisioni ed alle sentenze indicate nel comma 2, corrispondente alle somme rese disponibili a favore degli autotrasportatori a parziale copertura dell'incremento dei costi da essi subiti nei periodi di imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, l'attivita' di recupero delle predette somme e' affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Entrata in vigore il 20 marzo 2002
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