a) articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331 ;
b) articolo 15 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 ;
c) articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309 , convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 459 ;
d) articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 84 ;
e) articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11 .
2. Le modalita' di recupero stabilite con il presente decreto costituiscono esecuzione di quanto disposto con le decisioni della Commissione delle Comunita' europee n. 93/496/CEE, del 9 giugno 1993, e n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999.
3. In ragione della natura del credito che consegue alle decisioni ed alle sentenze indicate nel comma 2, corrispondente alle somme rese disponibili a favore degli autotrasportatori a parziale copertura dell'incremento dei costi da essi subiti nei periodi di imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, l'attivita' di recupero delle predette somme e' affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.