Art. 9.
E' consentito utilizzare le informazioni soltanto per uso proprio.
E' vietato distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque compiere alcun atto di commercio di esse; in particolare e' fatto divieto di riprodurre i documenti su schede, nastri o altri supporti adatti all'elaborazione elettronica, o di compiere in alcun modo attivita' di elaborazione elettronica sui dati memorizzati dal centro.
La riproduzione di documenti desunti dagli archivi elettronici in testi e riviste deve contenere l'indicazione della provenienza dal centro della Corte di cassazione.
La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti comporta la revoca della concessione.
E' consentito utilizzare le informazioni soltanto per uso proprio.
E' vietato distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque compiere alcun atto di commercio di esse; in particolare e' fatto divieto di riprodurre i documenti su schede, nastri o altri supporti adatti all'elaborazione elettronica, o di compiere in alcun modo attivita' di elaborazione elettronica sui dati memorizzati dal centro.
La riproduzione di documenti desunti dagli archivi elettronici in testi e riviste deve contenere l'indicazione della provenienza dal centro della Corte di cassazione.
La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti comporta la revoca della concessione.