Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322
Articolo 8Articolo 10
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12 luglio 1981
Art. 9.
E' consentito utilizzare le informazioni soltanto per uso proprio.
E' vietato distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque compiere alcun atto di commercio di esse; in particolare e' fatto divieto di riprodurre i documenti su schede, nastri o altri supporti adatti all'elaborazione elettronica, o di compiere in alcun modo attivita' di elaborazione elettronica sui dati memorizzati dal centro.
La riproduzione di documenti desunti dagli archivi elettronici in testi e riviste deve contenere l'indicazione della provenienza dal centro della Corte di cassazione.
La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti comporta la revoca della concessione.
Entrata in vigore il 12 luglio 1981
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