Art. 4.
L'utenza del servizio e' concessa, valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e tenuto conto delle disponibilita' di collegamenti al momento della concessione, nel seguente ordine di preferenza per categorie:
categoria A: aziende di Stato aventi autonomia di bilancio e di gestione; amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed enti parastatali, universita' ed istituti pubblici di istruzione e cultura;
categoria B: soggetti esercenti le professioni legali e rispettivi consigli dell'ordine e collegi; enti pubblici non compresi in quelli della categoria A e non economici, associazioni sindacali, associazioni politiche;
categoria C: altri ordini professionali; agenzie di notizie e societa' editrici di pubblicazioni giuridiche, enti pubblici economici, altre persone fisiche e giuridiche private.
L'utenza del servizio e' concessa, valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e tenuto conto delle disponibilita' di collegamenti al momento della concessione, nel seguente ordine di preferenza per categorie:
categoria A: aziende di Stato aventi autonomia di bilancio e di gestione; amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed enti parastatali, universita' ed istituti pubblici di istruzione e cultura;
categoria B: soggetti esercenti le professioni legali e rispettivi consigli dell'ordine e collegi; enti pubblici non compresi in quelli della categoria A e non economici, associazioni sindacali, associazioni politiche;
categoria C: altri ordini professionali; agenzie di notizie e societa' editrici di pubblicazioni giuridiche, enti pubblici economici, altre persone fisiche e giuridiche private.