Articolo 56 - Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno
Articolo 55Articolo 57
Versione
13 giugno 1978
Art. 56
Opere portuali e aeroportuali

Allo scopo di integrare gli interventi previsti per la realizzazione delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, la Cassa per il Mezzogiorno puo' essere autorizzata dal CIPE, nell'ambito del programma quinquennale di cui all'art. 2, sentita la Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno e il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, a finanziare, fatte salve le competenze regionali, la costruzione, il completamento e l'adeguamento delle opere relative ai porti e agli aeroporti, ritenute necessarie per l'attrezzatura delle aree e dei nuclei medesimi, nei casi in cui tale intervento sia reso indispensabile dalla particolare situazione della zona, nonche' dalla impossibilita' di provvedervi, altrimenti.(1)
I progetti di costruzione, di completamento e di adeguamento delle opere di cui al comma precedente, sono redatti d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministeri dei trasporti e della marina mercantile e, ove si tratti di opere che rientrano nella competenza delle Regioni, sentita l'amministrazione regionale interessata.(2)
Nell'ambito del programma quinquennale di cui all'art. 2 il CIPE puo' altresi' autorizzare la Cassa a realizzare le opere di viabilita' dirette ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali o ferroviarie e le aree ed i nuclei di sviluppo industriale.(3)

(1) Art. 9, c. 1°, L. n. 1462/1962; art. 1 , c. 6°, L. n. 853/1971, e art. 88 , c. 1°, n. 1, D.P.R. n. 616/1977

(2) Art. 9, c. 2, L. n. 1462/1962

(3) Art. 7, c. 3°, L. n. 717/1965 ; art, 1, c. 1°, lett. c), L. n. 183/1976
Entrata in vigore il 13 giugno 1978
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