Articolo 148 - Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno
Articolo 147Articolo 149
Versione
13 giugno 1978
Art. 148
Trasferimento alle Regioni della gestione delle opere

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183 , tutte le opere di cui all'articolo 139, gia' realizzate e collaudate ed ancora gestite dalla Cassa per il Mezzogiorno sono trasferite, con i criteri e le modalita' indicati dal Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali di cui all'art. 8, alle Regioni che provvederanno al conseguente eventuale passaggio delle opere stesse agli enti locali e agli altri Enti destinatari tenuti per legge ad assumerne la gestione.(1)

(1) Art. 6, c. 5° e 7°, L. n. 183/1976
Entrata in vigore il 13 giugno 1978
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