Articolo 7 - Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno
Articolo 6Articolo 8
Versione
13 giugno 1978
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Versione
26 agosto 1978
Art. 7
Particolari attribuzioni delle Regioni meridionali

Le Regioni meridionali esercitano ai sensi del presente testo unico le seguenti attribuzioni:
1) effettuano gli interventi di cui agli articoli 43, 44 e 45;
2) predispongono i progetti speciali previsti dall'art. 47;
3) eleggono i rappresentanti chiamati a far parte del Comitato di cui all'art. 8;
4) ((PUNTO SOPPRESSO DAL D.L. 21 LUGLIO 1978, N. 383,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 480))
5) effettuano, ai sensi dell'art. 139, il passaggio delle opere realizzate e collaudate dalla Cassa;
6) delimitano le zone che il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, riconosce particolarmente depresse ai sensi del quinto comma dell'art. 69;
7) esprimono, ai sensi del primo comma dell'art. 74, parere al CIPI in ordine alla individuazione delle infrastrutture da attuare in connessione con iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 15 miliardi;
8) possono partecipare al fondo di dotazione della Sezione autonoma di credito dello ENAPI, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.
69;
9) possono esprimere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 71 parere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sulla domanda di credito agevolato e/o di contributo per la realizzazione di iniziative industriali.
Entrata in vigore il 26 agosto 1978
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