Gestione e manutenzione delle opere
Tutte le opere realizzate e collaudate dalla Cassa per il Mezzogiorno sono trasferite entro il termine di sei mesi dal loro collaudo, con i criteri e le modalita' indicate dal Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali di cui all'art. 8, alle Regioni che provvederanno al conseguente eventuale passaggio agli enti locali e agli altri enti destinatari, tenuti per legge ad assumerne la gestione. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata per non oltre un quadriennio dalla data del trasferimento a fornire assistenza tecnica e contributi finanziari per la manutenzione e gestione delle opere anzidette, sulla base dei criteri indicati dal comitato di cui all'art. 8.(1)
(1) Art. 8, c. 2°, L. n. 717/1965; art. 6 . c. 5° e 7°, L. n. 183/1976