Articolo 47 - Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno
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Versione
13 giugno 1978
Art. 47
Contenuto e procedure dei progetti speciali

I progetti speciali di cui all'articolo 2, aventi natura interregionale o rilevante interesse nazionale, prevedono la realizzazione di interventi organici a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attivita' economiche e sociali in specifici territori e settori produttivi. Essi possono comprendere l'esecuzione di infrastrutture, anche per la localizzazione industriale, e interventi per l'utilizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente anche con iniziative di interesse scientifico e tecnologico; l'attuazione di complessi organici di opere e servizi relativi all'attrezzatura di aree metropolitane e di nuove zone di sviluppo; la realizzazione ed il potenziamento di strutture commerciali per la valorizzazione delle produzioni meridionali, specie per i prodotti agricolo-alimentari; lo svolgimento di attivita' di promozione e di sostegno tecnico-finanziario a favore di forme associative tra piccoli produttori, ed ogni altra iniziativa ritenuta necessaria all'attuazione delle finalita' del progetto e direttamente collegata agli obiettivi produttivi ed occupazionali.(1)
I progetti speciali debbono osservare le destinazioni del territorio stabilite dai piani urbanistici e, in mancanza, dalle direttive dei piani regionali di sviluppo.(2)
I progetti speciali sono predisposti, in attuazione del programma di cui all'art. 2, dalle Regioni meridionali o dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno previa elaborazione progettuale e tecnica della Cassa e degli Enti ad essa collegati.(3) I progetti sono sottoposti dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al CIPE, il quale adotta le conseguenti delibere ivi comprese le definitive determinazioni territoriali, temporali e finanziarie e quelle relative ai tempi per l'esecuzione, stabilendo criteri e modalita' per la realizzazione dei progetti stessi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di procedure amministrative, nonche' l'indicazione di massima, fatte salve le competenze regionali, dei principali soggetti pubblici e privati direttamente interessati alla realizzazione dei singoli interventi.(4)
All'attuazione delle deliberazioni del CIPE previste nel precedente comma provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale approva altresi' i programmi annuali della Cassa per l'esecuzione dei progetti speciali.(5)
La realizzazione dei progetti speciali e' affidata alla Cassa per il Mezzogiorno la quale e' autorizzata ad eseguire a suo totale carico, anche in deroga alla legislazione vigente, tutti gli interventi previsti nei progetti stessi.(6)
Per la realizzazione dei progetti speciali la Cassa provvede ai sensi del quarto comma dell'art. 138.(7)

(1) Art. 8, c. 1°, L. n. 183/1976

(2) Idem, c. 2°

(3) Idem, c. 3°

(4) Idem, c. 4°

(5) Idem, c. 5°

(6) Idem, c. 6°

(7) Idem, c. 7°
Entrata in vigore il 13 giugno 1978
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