Esenzione dall'imposta locale sui redditi
Per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si impiantano nei territori indicati all'articolo 1 e per le costruzioni annesse e' concessa l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi (ILOR) sui relativi redditi industriali.
Per gli stabilimenti gia' esistenti nei detti territori che siano ampliati, trasformati, riattivati, ricostruiti o rammodernati, e' accordata, per dieci anni, l'esenzione dall'ILOR per il reddito derivante dall'ampliamento, dalla trasformazione, dalla riattivazione, dalla ricostruzione o dal rammodernamento.
L'esenzione di cui al presente articolo decorre dal primo esercizio di produzione del reddito dei rispettivi impianti e si applica anche alla parte di reddito afferente all'attivita' commerciale.
Le imprese che svolgono attivita' produttive di redditi esenti devono tenere la contabilita' in modo che sia possibile determinare separatamente la parte di utili attribuibile a tali attivita'. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 31 ottobre 1978, n. 707 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che: "Le disposizioni agevolative contenute negli articoli 101, 102 e 105, primo comma, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , vanno parimenti interpretate nel senso che non si applicano alle cliniche e alle case di cura".