Articolo 52 - Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno
Articolo 51Articolo 53
Versione
13 giugno 1978
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Versione
15 febbraio 1981
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Versione
28 dicembre 2001
Art. 52
Durata dei vincoli dei piani regolatori

Agli effetti del primo e penultimo comma del successivo art. 53 i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione. ((25))
I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio dalla data del 15 gennaio 1978 hanno efficacia fino ad un triennio successivo alla predetta data; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio o comunque per un periodo non inferiore al triennio successivo alla stessa data. (8)

--------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 13 febbraio 1981, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla L. 15 aprile 1981, n. 128 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che: "Il termine di tre anni di cui all'art. 52 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e' prorogato di cinque anni per quanto attiene ai vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata". --------------- AGGIORNAMENTO (25)
La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 18 dicembre 2001, n. 411 (in G.U. 1° s.s. 27/12/2001 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 52, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli, scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilita', senza la previsione di indennizzo.
Entrata in vigore il 28 dicembre 2001
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