Articolo 58 - Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno
Articolo 57Articolo 59
Versione
13 giugno 1978
Art. 58
Mutui della Cassa DD. e PP. ai Comuni per l'acquisto di aree industriali e riduzione tariffaria dell'energia elettrica

Nell'ambito del programma di cui all'art. 2 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, anche in deroga ai propri fini istituzionali, a concedere mutui, in conformita' delle direttive del CIPE, ai comuni ubicati nei territori di cui all'art. 1, per acquisto di suolo da destinarsi ad impianti, installazioni o costruzioni per l'esercizio di attivita' industriali, e comunque tendenti all'incremento dell'occupazione locale.(1)
Le tariffe dell'energia elettrica per usi industriali con potenza fino a 30KW sono ridotte, nei territori di cui all'art. 1, del 25 per cento anche per quanto riguarda la quota fissa, fino alla lettura dei contatori relativa all'ultimo periodo di consumo del 1980.(2)

(1) Art. 22, c. 1°, 2°, L. n. 634/1957

(2) Art. 15, c. 1°, L. n. 853/1971
Entrata in vigore il 13 giugno 1978
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