Articolo 72 - Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno
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29 marzo 1986
Art. 72
Procedure per l'ammissibilita' alle agevolazioni

L'ammissione al credito agevolato e/o al contributo in conto capitale e la relativa concessione delle agevolazioni, per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a due miliardi di lire, sono subordinati all'accertamento, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, della rispondenza delle singole iniziative alle direttive all'uopo emanate dal CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Per le iniziative con investimenti fissi superiori a due miliardi di lire e fino all'importo di 15 miliardi di lire, l'ammissione al credito agevolato e, ove richiesto, al contributo di cui all'articolo 69, e' subordinata all'accertamento della conformita' della singola iniziativa, sia ai criteri fissati dal CIPI, sia alle destinazioni territoriali previste nei piani urbanistici predisposti ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, ivi compresi i piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale. (4)
A tale accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il termine fissato dal decreto di cui all'ultimo comma dell'art. 73, avvalendosi della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati, anche per la valutazione delle infrastrutture di uso collettivo necessarie, nonche' della documentazione inviata, ai sensi del quarto comma dell'art. 71, dagli Istituti di credito.
Nel caso in cui l'accertamento abbia esito positivo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno rilascia il parere di conformita', nei quale sono indicati, oltre agli elementi di conoscenza che caratterizzano l'iniziativa, la misura del credito agevolato e/o del contributo in conto capitale riconosciuti all'iniziativa industriale e le eventuali infrastrutture di uso collettivo necessarie alla localizzazione dei relativi impianti da realizzarsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno e di altre amministrazioni interessate, l'ammontare degli investimenti fissi ammissibili, l'occupazione prevista, i termini per la realizzazione dell'impianto e delle eventuali infrastrutture necessarie, nonche' gli impegni finanziari che la Cassa medesima deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio.
Il parere con l'esito dell'accertamento di conformita' e' comunicato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, oltre che alla Cassa per gli adempimenti di competenza previsti dalle disposizioni della presente rubrica, anche agli Istituti di credito e agli interessati.
Le determinazioni assunte nel parere di conformita' sono vincolanti nei confronti della Cassa, degli enti collegati e di tutte le amministrazioni interessate.
Il parere di conformita' ha validita' di 24 mesi e decade se entro tale termine la realizzazione della iniziativa non ha raggiunto un avanzamento pari almeno al 20 per cento degli investimenti fissi.
Lo stato di realizzazione dell'iniziativa viene accertato dalla Cassa per il Mezzogiorno. ((17)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 gennaio 1979, n. 23 , convertito, con modificazioni dalla L. 29 marzo 1979, n. 91 , ha disposto (con l'art. 1) che la modifica all'art. 69, primo alinea ha effetto dalla entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183 .
Lo stesso D.L. ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la modifca all'art. 69, comma 1, punti 3 e 4 ha effetto dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183 .
Lo stesso D.L. ha inoltre disposto (con l'art. 3) che la modifica all'art. 69, comma 3 ha effetto dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183 .
Lo stesso D.L. ha inoltre, disposto (con l'art. 4, comma 1) che: "I primi due commi dell'articolo 63 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , sono sostituiti, per le domande di agevolazione presentate successivamente all'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183 , dai seguenti commi: "Sono ammissibili al finanziamento a tasso agevolato le iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali ovvero all'ampliamento, alla riattivazione o all'ammodernamento di stabilimenti esistenti, indipendentemente dall'ammontare degli investimenti in impianti fissi.
Il finanziamento anzidetto e' concedibile limitatamente ai primi 30 miliardi di lire di investimenti in impianti fissi nel caso di nuovi stabilimenti; nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di stabilimenti esistenti, il finanziamento e' limitato all'importo risultante dalla differenza tra il limite di 30 miliardi e l'ammontare degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario; il relativo tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, sui finanziamenti agevolati di cui alla presente rubrica, e' fissato nella misura del 30 per cento del tasso di riferimento.
Nei casi di riattivazione sono ammessi al credito agevolato soltanto i nuovi investimenti fissi fino al raggiungimento, valutato con i criteri di cui al precedente comma, dell'importo di 30 miliardi di lire di investimenti fissi".
Lo stesso D.L. (con l'art. 4, comma 2), ha disposto che: "Il limite di 15 miliardi di cui al secondo comma dell'articolo 72 ed al primo comma dell'articolo 74 del citato testo unico e' elevato a 30 miliardi".
--------------- AGGIORNAMENTO (17)
La L. 1 marzo 1986, n. 64 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che: "L'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali e' destinato agli interventi indicati all' articolo 1 della legge 1 dicembre 1983, n. 651 , un apporto annuale non inferiore a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985".
La stessa legge ha disposto, inoltre,(con l'art. 9, comma 8)che "Il limite di 30 miliardi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 63 del citato testo unico, e successive modificazioni, e soppresso".
La stessa legge ha disposto, inoltre,(con l'art. 9, comma 11)che le disposizioni riguardanti il parere di conformita' previsto dall'articolo 72 del citato testo unico sono soppresse.
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 12, comma 8) che "Il limite di 25 ricercatori di cui all'articolo 70, terzo comma, del citato testo unico, nonche' il vincolo di 15 anni relativo alla destinazione degli immobili di cui all'articolo 70, quarto comma, lettera b), dello stesso testo unico, sono ridotti rispettivamente a 15 ricercatori ed a 10 anni".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 14, comma 4) che "L'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui agli articoli 102, 121 e 129, secondo comma, del citato testo unico e' elevata al 100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento, previsto per l'applicazione dell' esenzione in via provvisoria dal quinto comma dell'articolo 102, e' elevato al 100 per cento".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 14, comma 5) che "Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la 0 realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla meta' dell'IRPEG di cui all'articolo 105, primo comma, del citato testo unico e' sostituita dall'esenzione decennale totale".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 17, comma 10) che "Il contributo annuale alla SVIMEZ previsto dall'articolo 170 del citato testo unico e' elevato a tre miliardi di lire, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione della presente legge".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 17, comma 18) che contestualmente alla costituzione del Dipartimento previsto dall'articolo 3 della presente legge e' soppressa la segreteria di cui all'articolo 11 del citato testo unico.
Entrata in vigore il 29 marzo 1986
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