Articolo 134 - Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno
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13 giugno 1978
Art. 134
Oneri a carico della Cassa per il Mezzogiorno per l'esecuzione di opere pubbliche

Ai fini dell'esecuzione delle opere previste nei propri programmi, la Cassa per il Mezzogiorno sostiene gli oneri che, in base alla legislazione vigente, sarebbero a carico dello Stato.(1)
Ove occorra, l'erogazione dei contributi, dei sussidi e dei concorsi dipendenti dagli oneri di cui al primo comma, se prevista in forma continuativa, puo' essere effettuata dalla Cassa per il Mezzogiorno in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando le annualita' al tasso che annualmente - per ciascun settore di intervento - sara' determinato dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministro per il Tesoro.(2)

(1) Art. 5, c. 1°, L. n. 646/1950

(2) Art. 5, c. 8°, L. n. 646/1950
Entrata in vigore il 13 giugno 1978
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