Articolo 70 - Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno
Articolo 69Articolo 71
Versione
13 giugno 1978
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Versione
29 marzo 1986
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Versione
11 settembre 1999
Art. 70
Agevolazioni per gli uffici delle imprese industriali, per le imprese di progettazione e per i centri di ricerca

Gli uffici direzionali, amministrativi, commerciali e tecnici delle imprese con stabilimenti industriali operanti nei territori di cui all'art. 1, se localizzati nei territori medesimi, anche a seguito di decentramento, ed anche se disgiunti dagli impianti industriali, nonche' le imprese di progettazione industriale che si localizzano nei territori suddetti, sono parificati agli impianti industriali ai fini della concessione del contributo in conto capitale di cui al precedente articolo 69, qualora abbiano una dimensione occupazionale non inferiore a 50 addetti.
La concessione del contributo di cui al comma precedente e' disciplinata dalle norme di cui agli articoli 72, 73 e 74. Non sono ammesse a contributo le spese relative ad immobili per uffici.
Per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo di centri di ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo a quelli finalizzati ad attivita' produttive, anche se collegati ad imprese ed anche se realizzati in forma consortile, puo' essere concesso un contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento, purche' il centro dia occupazione a non meno di 25 ricercatori. (17) ((24))
La concessione del contributo di cui al comma precedente e' subordinata:
a) al parere di conformita' rilasciato a norma degli articoli 72 e 74, se gli investimenti superano i 2 miliardi di lire;
b) al vincolo di destinazione degli immobili di durata non inferiore a 15 anni e delle attrezzature per una durata variabile in funzione del tipo di attrezzatura e della eventuale finalita' specifica della ricerca. (17) ((24))
Sulla base delle direttive del CIPI il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce i criteri e le procedure per la concessione del contributo ai centri di ricerca, nonche' le modalita' per la determinazione delle spese ammissibili e per l'espletamento di specifici controlli anche periodici da parte della Cassa. ((24))
Le agevolazioni di cui all'art. 63 sono concedibili anche alle iniziative di cui al terzo comma del presente articolo. ((24))
Per i centri di ricerca di cui al terzo comma del presente articolo e' concesso lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma nono, limitatamente agli oneri a carico del datore di lavoro.

--------------- AGGIORNAMENTO (17)
La L. 1 marzo 1986, n. 64 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che: "L'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali e' destinato agli interventi indicati all' articolo 1 della legge 1 dicembre 1983, n. 651 , un apporto annuale non inferiore a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985".
La stessa legge ha disposto, inoltre,(con l'art. 9, comma 8)che "Il limite di 30 miliardi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 63 del citato testo unico, e successive modificazioni, e soppresso".
La stessa legge ha disposto, inoltre,(con l'art. 9, comma 11)che le disposizioni riguardanti il parere di conformita' previsto dall'articolo 72 del citato testo unico sono soppresse.
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 12, comma 8) che "Il limite di 25 ricercatori di cui all'articolo 70, terzo comma, del citato testo unico, nonche' il vincolo di 15 anni relativo alla destinazione degli immobili di cui all'articolo 70, quarto comma, lettera b), dello stesso testo unico, sono ridotti rispettivamente a 15 ricercatori ed a 10 anni".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 14, comma 4) che "L'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui agli articoli 102, 121 e 129, secondo comma, del citato testo unico e' elevata al 100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento, previsto per l'applicazione dell' esenzione in via provvisoria dal quinto comma dell'articolo 102, e' elevato al 100 per cento".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 14, comma 5) che "Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la 0 realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla meta' dell'IRPEG di cui all'articolo 105, primo comma, del citato testo unico e' sostituita dall'esenzione decennale totale".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 17, comma 10) che "Il contributo annuale alla SVIMEZ previsto dall'articolo 170 del citato testo unico e' elevato a tre miliardi di lire, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione della presente legge".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 17, comma 18) che contestualmente alla costituzione del Dipartimento previsto dall'articolo 3 della presente legge e' soppressa la segreteria di cui all'articolo 11 del citato testo unico.
--------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4, lettera a) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 e' abrogato l' art. 70, commi 3 , 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 .
Ha inoltre disposto (con l' art. 9, comma 4, lettera b) che al comma 6 dell' articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , le parole "Per centri di ricerca di cui al terzo comma del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti "Per i centri di ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo a quelli finalizzati ad attivita' produttive anche se collegati ad imprese ed anche se realizzati in forme consortili".
Entrata in vigore il 11 settembre 1999
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