Articolo 104 - Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno
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Versione
13 giugno 1978
Art. 104
Modalita' per l'applicazione delle agevolazioni fiscali

Le modalita' per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dai precedenti articoli della presente rubrica e dall'art. 54, sono fissate dal Ministro per le finanze d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.(1)

(1) Art. 13, c. 2°, L. n. 717/1965
Entrata in vigore il 13 giugno 1978
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