Art. 57
Contributi sugli interessi per finanziamenti a tasso agevolato ai consorzi e alle societa' consortili tra le piccole e medie imprese industriali
La misura massima del contributo annuo posticipato sugli interessi che il Ministro per l'Industria, il commercio e l'artigianato e' autorizzato a concedere per i finanziamenti di cui alle legge 30 aprile 1976, n. 374 , in favore dei consorzi e delle societa' consortili tra piccole e medie imprese industriali, ubicate nei territori di cui all'art. 1, e' elevata dal 6 all'8 per cento.(1)
(1) Art. 1, c. 1° e art. 13, c. 1°, L. n. 374/1976
Contributi sugli interessi per finanziamenti a tasso agevolato ai consorzi e alle societa' consortili tra le piccole e medie imprese industriali
La misura massima del contributo annuo posticipato sugli interessi che il Ministro per l'Industria, il commercio e l'artigianato e' autorizzato a concedere per i finanziamenti di cui alle legge 30 aprile 1976, n. 374 , in favore dei consorzi e delle societa' consortili tra piccole e medie imprese industriali, ubicate nei territori di cui all'art. 1, e' elevata dal 6 all'8 per cento.(1)
(1) Art. 1, c. 1° e art. 13, c. 1°, L. n. 374/1976