Progettazione, direzione e collaudo delle opere
La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a predisporre i progetti delle opere comprese nei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, ove occorra, nonche' degli altri enti pubblici e degli enti locali, quando detti enti non possono direttamente provvedervi.(1)
Per la progettazione e la direzione delle opere di sua competenza la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti pubblici concessionari potranno anche avvalersi dell'opera di professionisti non appartenenti alla pubblica amministrazione, purche' iscritti in apposito albo istituito presso la Cassa stessa.(2)
Il collaudo dei lavori per tutte le opere di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, o dalla stessa finanziate o costruite in base a concessioni od affidamento di essa, e' effettuato dai competenti organi statali o da tecnici iscritti nell'elenco dei collaudatori, tenuto dal Ministero dei lavori pubblici o nell'apposito albo istituito dalla Cassa per il Mezzogiorno.(3)
(1) Art. 4, c. 3°, L. n. 646/1950
(2) Art. 32, L. n. 717/1965
(3)Art. 8, c. 4°, L. n. 646/1950; art. 23 , L. n. 1462/1962;
Art. 5 , c. 5°, L. n. 588/1962
Art. 5 , L. n. 608/1964
Art. 32 , L. n. 717/1965