Articolo 111 - Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno
Articolo 110Articolo 112
Versione
13 giugno 1978
Art. 111
Riserva di stanziamento in materia di interventi per il settore agricolo alimentare

Dei finanziamenti previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984 , per interventi di competenza nazionale, e' riservata una quota non inferiore al 40 per cento, da utilizzare globalmente nei territori di cui all'art. 1.(1)
Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984 , e' riservato altresi' alle Regioni meridionali il 60 per cento del finanziamento destinato al settore dell'irrigazione.(2)

(1) Art. 16. c. 2°, L. n. 984/1977

(2) Idem, art. 11, u.c.
Entrata in vigore il 13 giugno 1978
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente