Articolo 8 - Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno
Articolo 7Articolo 9
Versione
13 giugno 1978
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Versione
26 agosto 1978
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Versione
15 novembre 1994
Art. 8
Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali

Il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali e' composto dai presidenti delle giunte delle suddette regioni e da tre consiglieri di ciascuna di esse, eletti dai rispettivi consigli regionali con voto limitato a due e in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 9 del presente testo unico il comitato esprime, entro trenta giorni, il proprio parere sui programmi annuali della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati, da sottoporre all'approvazione del Ministro.
((19a)) --------------- AGGIORNAMENTO (19a)
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell' art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , l'organo collegiale "Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali" di cui al presente articolo.
Entrata in vigore il 15 novembre 1994
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