Articolo 69 - Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno
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13 giugno 1978
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2 aprile 1979
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17 agosto 1982
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29 marzo 1986
Art. 69
Contributi in conto capitale

Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di stabilimenti industriali, puo' essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno un contributo in conto capitale nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi: (4)
1) da 200 milioni e ((fino a 7 miliardi: 40 per cento))
2) ((sulla quota eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi: 30 per cento))
3) ((per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per cento)) (4)
4) PUNTO SOPPRESSO DAL D.L. 30 GENNAIO 1979, N. 23 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29/03/1979, N. 91 . (4)
Il contributo di cui al n. 1) del comma precedente e' esteso alle iniziative industriali, ivi comprese quelle promosse da imprese artigiane, che realizzino o raggiungano investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire, con le modalita' previste dal presente articolo.(11)
In caso di ampliamento, ammodernamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, e' determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti. (4)
Il contributo in conto capitale di cui ai primi due commi del presente articolo puo' essere aumentato di un quinto a favore di specifici settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno, indicati periodicamente dal CIPI su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Un ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura di un quinto, puo' essere concesso alle iniziative che si localizzano nelle zone riconosciute particolarmente depresse con la stessa procedura di cui al precedente comma, previa delimitazione effettuata dalle Regioni sulla base di indicatori oggettivi, quali il tasso di emigrazione, il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT.
Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, puo' altresi' deliberare la sospensione temporanea o l'esclusione dell'ammissibilita' a contributo nei confronti di nuove iniziative in specifici settori o in determinate zone in relazione a considerazioni oggettive o a valutazioni di opportunita' settoriale.
Il contributo di cui al presente articolo puo' essere altresi' concesso per gli impianti commerciali e di servizi, ubicati nel Mezzogiorno, costituenti complessi organici o strutture ed infrastrutture polivalenti, anche intersettoriali, a tecnologia avanzata, secondo i criteri e le modalita' fissati dal CIPI, anche per quanto riguarda il coordinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla legislazione vigente.
La concessione dei contributi in conto capitale e' subordinata alla dimostrata disponibilita', da parte delle imprese, di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30 per cento dell'investimento fisso.
L'onere derivante alla Cassa per il Mezzogiorno dalla concessione dei contributi previsti dal presente articolo, e' imputato sugli importi di cui all'art. 24.
La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a stipulare per la concessione del contributo di cui al precedente secondo comma e per i finanziamenti a tasso agevolato di cui all'art. 63, apposite convenzioni con l'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria (ENAPI).
Alla concessione del contributo di cui al secondo comma del presente articolo si provvede previa istruttoria tecnica e finanziaria della sezione autonoma di credito dell'ENAPI, il cui consiglio di amministrazione e' integrato dagli assessori delle Regioni meridionali delegati per l'artigianato. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI e' autorizzata a concedere alle imprese artigiane ubicate nei territori meridionali crediti agevolati a medio termine fino all'importo massimo di 200 milioni. A tal fine presso detta sezione e' instituito un fondo di dotazione dell'ammontare di 5 miliardi di lire a carico dello stanziamento di cui all'articolo 24 del presente Testo Unico. Le Regioni meridionali possono partecipare al predetto fondo con propri apporti finanziari a valere sullo stanziamento di cui al precedente articolo 44. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI e' autorizzata a compiere le operazioni previste dall' art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949 . La Cassa e' autorizzata a concedere sui finanziamenti erogati dalla sezione autonoma di credito dell'ENAPI, a valere sui fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o attinti presso il Medio credito centrale o comunque gia' agevolati, il contributo in conto interessi previsto dall'art. 63 del presente Testo Unico.

--------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 gennaio 1979, n. 23 , convertito, con modificazioni dalla L. 29 marzo 1979, n. 91 , ha disposto (con l'art. 1) che la modifica all'art. 69, primo alinea ha effetto dalla entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183 . --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 30 giugno 1982, n. 389 , convertito con modificazioni dalla L. 12 agosto 1982, n. 546 ha disposto (con l'art. 1, comma 10) che "Il limite di investimenti fissi di cui al secondo comma dell'articolo 69 del medesimo testo unico e'elevato da 200 a 500 milioni di lire".
Entrata in vigore il 29 marzo 1986
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