Articolo 23 - Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno
Articolo 22Articolo 24
Versione
13 giugno 1978
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Versione
18 novembre 1984
Art. 23
Stipulazione dei contratti, onorari notarili e competenze per i tecnici

I contratti che la Cassa per il Mezzogiorno stipula per lo svolgimento della propria attivita' possono anche essere ricevuti in forma pubblica amministrativa da un suo funzionario all'uopo delegato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Per gli atti e contratti relativi alle opere, rientranti nell'attivita' della Cassa per il Mezzogiorno, di cui al presente Testo Unico, rogati dai notai, gli onorari sono ridotti alla meta'.
I compensi dovuti agli ingegneri, ai geometri e ad altri tecnici incaricati dalla Cassa per il Mezzogiorno di compiere lavori rientranti nella sua attivita' possono essere liquidati in misura inferiore a quella stabilita dalle tariffe professionali. ((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 18 settembre 1984, n. 581 , convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre n. 775, ha disposto(con l'art. 2, comma 2) che "Con riferimento alle attivita' del commissario sono altresi' prorogate fino alla data di entrata in vigore della nuova legge per la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno le disposizioni degli articoli 17,21, 22, 23, 24, secondo comma, 36 e 135 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ".
Entrata in vigore il 18 novembre 1984
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