Articolo 108 - Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno
Articolo 107Articolo 109
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13 giugno 1978
Art. 108
Riserva d'investimento per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti

Il programma generale degli interventi per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti, di cui alla legge 6 agosto 1974, n. 366 , da finanziare con gli stanziamenti recati dalla predetta legge per il periodo 1974-1978, deve fare salva la riserva d'investimento in favore del Mezzogiorno, di cui al primo comma dell'art. 107.(1)

(1) Art. 6, c. 2°, L. n. 366/1974
Entrata in vigore il 13 giugno 1978
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