Art. 108
Riserva d'investimento per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti
Il programma generale degli interventi per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti, di cui alla legge 6 agosto 1974, n. 366 , da finanziare con gli stanziamenti recati dalla predetta legge per il periodo 1974-1978, deve fare salva la riserva d'investimento in favore del Mezzogiorno, di cui al primo comma dell'art. 107.(1)
(1) Art. 6, c. 2°, L. n. 366/1974
Riserva d'investimento per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti
Il programma generale degli interventi per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti, di cui alla legge 6 agosto 1974, n. 366 , da finanziare con gli stanziamenti recati dalla predetta legge per il periodo 1974-1978, deve fare salva la riserva d'investimento in favore del Mezzogiorno, di cui al primo comma dell'art. 107.(1)
(1) Art. 6, c. 2°, L. n. 366/1974