Esenzione dall'imposta locale sui redditi sugli utili reinvestiti in iniziative industriali nel Mezzogiorno
La parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle societa', dagli enti e dalle imprese commerciali obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell' articolo 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , e dalle imprese minori ammesse alla tenuta della contabilita' semplificata, che abbiano optato per il regime ordinario ai sensi dell'art. 18 del citato D.P.R. n. 600, e successive modificazioni, direttamente impiegata nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti industriali, nei territori di cui all'articolo 1, e' esente dall'imposta locale sui redditi con esclusione dei redditi fondiari.
L'esenzione compete fino alla concorrenza del costo delle opere e degli impianti previsti nel precedente comma.
Per ottenere la esenzione prevista dal primo comma del presente articolo i soggetti aventi diritto debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle opere e il piano di finanziamento di queste.
L'esenzione e' concessa sempre che l'iniziativa risponda a criteri di organico sviluppo dell'economia meridionale.
L'esenzione e' applicata in via provvisoria in base alla dichiarazione, per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e in via definitiva in base alle risultanze della documentazione e osservate le condizioni previste nel comma seguente.
Le opere debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un triennio dalla data stessa.
Le date di inizio e di ultimazione delle onere e l'ammontare delle somme impiegate nella esecuzione di esse dovranno essere comprovate mediante certificati emessi dall'Ufficio tecnico erariale competente territorialmente.
Il certificato previsto nel precedente comma deve essere presentato all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro centottanta giorni dalla ultimazione delle opere. Qualora risulti che le opere progettate non sono state iniziate o compiute nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine triennale di cui al comma precedente, al recupero dell'imposta indebitamente esonerata e si applica, a carico del contribuente, una soprattassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima. (2) ((17)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 31 ottobre 1978, n. 707 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che: "Le disposizioni agevolative contenute negli articoli 101, 102 e 105, primo comma, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , vanno parimenti interpretate nel senso che non si applicano alle cliniche e alle case di cura". --------------- AGGIORNAMENTO (17)
La L. 1 marzo 1986, n. 64 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che: "L'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali e' destinato agli interventi indicati all' articolo 1 della legge 1 dicembre 1983, n. 651 , un apporto annuale non inferiore a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985".
La stessa legge ha disposto, inoltre,(con l'art. 9, comma 8)che "Il limite di 30 miliardi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 63 del citato testo unico, e successive modificazioni, e soppresso".
La stessa legge ha disposto, inoltre,(con l'art. 9, comma 11)che le disposizioni riguardanti il parere di conformita' previsto dall'articolo 72 del citato testo unico sono soppresse.
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 12, comma 8) che "Il limite di 25 ricercatori di cui all'articolo 70, terzo comma, del citato testo unico, nonche' il vincolo di 15 anni relativo alla destinazione degli immobili di cui all'articolo 70, quarto comma, lettera b), dello stesso testo unico, sono ridotti rispettivamente a 15 ricercatori ed a 10 anni".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 14, comma 4) che "L'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui agli articoli 102, 121 e 129, secondo comma, del citato testo unico e' elevata al 100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento, previsto per l'applicazione dell' esenzione in via provvisoria dal quinto comma dell'articolo 102, e' elevato al 100 per cento".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 14, comma 5) che "Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la 0 realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla meta' dell'IRPEG di cui all'articolo 105, primo comma, del citato testo unico e' sostituita dall'esenzione decennale totale".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 17, comma 10) che "Il contributo annuale alla SVIMEZ previsto dall'articolo 170 del citato testo unico e' elevato a tre miliardi di lire, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione della presente legge".
La stessa legge ha disposto, inoltre, (con l'art. 17, comma 18) che contestualmente alla costituzione del Dipartimento previsto dall'articolo 3 della presente legge e' soppressa la segreteria di cui all'articolo 11 del citato testo unico.