Articolo 2 - Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 giugno 1978
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Versione
1 maggio 1981
Art. 2
Programmazione quinquennale

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nel quadro di indirizzi programmatici per l'economia nazionale, approva il programma quinquennale contenente gli obiettivi generali e specifici dell'intervento straordinario e l'indicazione dei loro effetti sulla occupazione, la produttivita' ed il reddito, nonche':
a) l'elencazione e la descrizione dei progetti speciali da realizzare nei territori meridionali con l'indicazione degli obiettivi economici e delle dimensioni finanziarie, temporali e territoriali dei progetti stessi;
b) le direttive generali per gli interventi finanziari e infrastrutturali di uso collettivo necessari alla localizzazione delle attivita' industriali;
c) le direttive per l'intervento ordinario e straordinario nel Mezzogiorno, con le relative priorita' settoriali e territoriali, e per il loro coordinamento con gli interventi regionali;
d) i criteri e le priorita' per la predisposizione da parte delle Regioni meridionali di progetti regionali per interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale di cui all'art. 44;
e) l'aggiornamento e la revisione dei progetti speciali gia' approvati, con particolare riferimento all'attivita' avviata, agli obiettivi da conseguire, alle dimensioni finanziarie, ai tempi di realizzazione ed alle priorita' da osservare a livello tecnico-esecutivo;
f) le direttive per l'attuazione del programma quinquennale alla Cassa per il Mezzogiorno e agli enti ad essa collegati, anche in relazione all'art. 41, con l'indicazione dei mezzi finanziari necessari.
Lo sviluppo delle Regioni meridionali costituisce obiettivo fondamentale del programma economico nazionale. ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 28 febbraio 1981, n. 36 , convertito, con modificazioni dalla L. 29 aprile 1981, n. 163 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che: "L'efficacia del programma quinquennale di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , viene prorogata
al 30 settembre 1981".
Le disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
Entrata in vigore il 1 maggio 1981
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